Omissione d'atti d'ufficio per la guardia medica che rifiuta la visita

La Cassazione ribadisce che il medico che consiglia un farmaco al telefono e nega la visita domiciliare va condannato

martedì 12 settembre 2017

Dott-Net - Medlex

La Corte di cassazione con la sentenza n. 39428, depositata il 24 agosto 2017 (clicca qui per il documento integrale), nel respingere il ricorso di un medico ha confermato la sentenza dei giudici del merito ribadendo che e' suscettibile di una condanna per rifiuto d'atti d'ufficio la guardia medica che, in presenza di una sintomatologia grave riferita al telefono, consigli un farmaco invece di recarsi presso il domicilio del paziente. Oggi sul Quotidiano degli enti locali e della Pa.

La guardia medica chiamata da un paziente affetto da una grave sintomatologia che gli domanda un'urgente visita domiciliare non può limitarsi a consigliargli a voce un farmaco ma deve recarsi presso il malato.Le conseguenze per il sanitario, in caso contrario, possono essere anche molto gravi e ciò è chiaro se si legge la sentenza numero 39428/2017depositata dalla sezione feriale della Corte di cassazione il 24 agosto (qui sotto allegata), che ha confermato la condanna di un medico, per tale motivo, per il reato di rifiuto di atti di ufficio.

Nel caso di specie, a telefonare alla guardia medica era stato un uomo che aveva chiesto ripetutamente l'intervento a domicilio del sanitario, poiché sua moglie lamentava fortissimi dolori all'addome. Il medico, però, si era limitato a consigliare a voce un farmaco, liquidando così la vicenda.
Al pronto soccorso, alla donna veniva diagnosticata una colonangite, con conseguente ricovero in chirurgia.

Per la Corte, un tale comportamento deve indubbiamente essere ricondotto al delitto di rifiuto di atti d'ufficio, come da giurisprudenza di legittimità rigorosa e ormai costante. Né in senso contrario rileva la circostanza che il controllo ospedaliero del paziente confermi la diagnosi iniziale della guardia medica, posto che la discrezionale valutazione del sanitario di compiere o meno la visita è sindacabile dal giudice al fine di accertare se il rifiuto non sia altro che un mero pretesto per giustificare l'inadempimento dei doveri del sanitario.Anzi, il reato deve ritenersi integrato anche se le condizioni di salute del paziente, in concreto, non siano poi risultate gravi e all'esito del successivo ricovero ospedaliero non sia stata prescritta alcuna terapia.