COVID-19 - Linee indirizzo gestione caso confermato e attività di testing

Isolamento domiciliare per i casi confermati

venerdì 01 luglio 2022

Gentili,
nelle more dell’adozione del provvedimento di Giunta regionale per la modifica e aggiornamento della DGR 557/2021, si intende richiamare e confermare le indicazioni impartite con le circolari adottate dal Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia per la gestione di caso confermato COVID-19, mediante le funzionalità manuali e automatiche della piattaforma regionale “IRIS”. 

Con circolare prot. 0019680 del 30.03.2022, il Ministero della Salute ha confermato le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti di caso COVID-19 prevedendo che “Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30.12.2021”, così come schematicamente riassunte nella Tabella allegata.
In ragione dell’avvenuta approvazione del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24 convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n.52 che, mediante l’art. 4 ha introdotto l’art.10-ter al decreto-legge n.52/2021 e ss.mm.ii., si sottolinea che, a far data dal 1° aprile 2022, le persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento adottato dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, conseguente all’esito positivo di un test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2, devono osservare il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione.
In particolare:
1) in caso di esito positivo al test per un soggetto sintomatico, la gestione avviene da parte di MMG/PLS, sulla base degli Accordi nazionali e regionali vigenti, mediante l’utilizzo delle funzionalità di IRIS. 

Il provvedimento di inizio isolamento è prodotto automaticamente dalla piattaforma IRIS, mentre la richiesta per l’esecuzione del test (antigenico o molecolare) di accertamento della guarigione deve essere prescritto mediante la piattaforma IRIS dal MMG/PLS solo dopo la scomparsa dei sintomi con le tempistiche definite dalle circolari del Ministero della Salute e descritte nella Tabella allegata;


2) in caso di esito positivo al test per un soggetto asintomatico, la gestione avviene attraverso funzionalità automatiche della piattaforma IRIS con produzione del provvedimento di inizio isolamento e della richiesta per l’esecuzione del test antigenico rapido di accertamento della guarigione, con le tempistiche definite dalle circolari del Ministero della Salute e descritte nella Tabella allegata.
Si sottolinea che la cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test molecolare o antigenico per la rilevazione di SARS-CoV-2, correttamente registrato nella piattaforma IRIS, effettuato presso Strutture e professionisti ammessi a far parte della Rete regionale SARS-CoV-2 (laboratori, strutture e professionisti), secondo le tempistiche definite dalle circolari del Ministero della Salute e descritte nella Tabella allegata.


Gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione addetti alle attività di sorveglianza e i referenti dei flussi Covid-19 sono tenuti a monitorare il corretto rispetto delle indicazioni operative di gestione dei casi Covid-19 e di registrazione dei dati nella piattaforma regionale IRIS, al fine di intervenire tempestivamente per la risoluzione delle problematiche ad essa connesse.
Si comunica, altresì, che la piattaforma IRIS è stata adeguata con:
a) la gestione dell’informazione sul completamento del ciclo vaccinale per gli assistiti pugliesi, acquisita mediante la cooperazione applicativa con il sistema per la gestione delle attività vaccinali “GIAVA”, utile al corretto calcolo delle tempistiche di esecuzione del test di accertamento di guarigione. A tal proposito, si informa che per i soggetti “fuori regione”, non essendo disponibile l’informazione sul completamento del ciclo vaccinale, la tempistica di esecuzione del test di accertamento guarigione, a carico del SSR, è impostata in modo automatico a dieci giorni. Resta valida la possibilità, dopo almeno sette giorni, di eseguire un test di accertamento di guarigione con oneri a carico dell’assistito.
b) la modifica sulla chiusura automatica dell’isolamento nel caso in cui il secondo test di accertamento di guarigione sia effettuato, con oneri a carico dell’assistito, prima degli ulteriori sette giorni previsti attualmente per i test da eseguirsi, a carico del SSR, presso una delle strutture facenti parte della Rete regionale SARS-CoV-2.

Con riferimento alle attività di testing per l'accertamento del caso Covid-19 e per l'accertamento guarigione, si richiamano i contenuti delle circolari prot. AOO/005/3318 del 09.05.2022 e prot. AOO/005/3344 del 10.05.2022.

Si invitano, pertanto, tutte le strutture e professionisti del Servizio Sanitario Regionale e le farmacie a voler assicurare il rispetto di quanto previsto dalle Circolari del Ministero della Salute e della Regione Puglia qui richiamate.

Si conferma che come già indicato con Circolari regionali e nelle more dell'adozione della DGR di modifica della 557/2021, le attività di testing per l'accertamento del caso Covid-19 e per l'accertamento guarigione, devono essere assicurate anche dalla rete delle Farmacie pubbliche e private convenzionate e dai Laboratori di Analisi accreditati facenti parte della Rete regionale SARS-CoV-2, sulla base delle richieste dematerializzate prodotte dal sistema "IRIS", come da indicazioni già impartite. Quanto innanzi, sulla base di Protocolli e Accordi Quadro sottoscritti o da sottoscriversi a livello regionale e/o aziendale. 

Si fa presente che i test antigenici rapidi autosomministrati sono stati previsti dall'art. 9 commi 1 e 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24 convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n.52 

unicamente per le attività di gestione dei casi sintomatici nell'ambito educativo, scolastico e formativo, con obbligo di produzione di autocertificazione dell'esito negativo da parte del soggetto coinvolto. Ogni diverso utilizzo per finalità diagnostiche, di conferma caso Covid-19 e accertamento della guarigione, non è allo stato contemplato da indicazioni nazionali. Pertanto, i soggetti che dovessero utilizzare test antigenici rapidi autosomministrati per finalità di conferma caso Covid-19 e/o accertamento della guarigione, devono eseguire test antigenici o molecolari secondo le modalità previste dalle attuali disposizioni nazionali e regionali sopra riportate.