Nota AIFA 97: NAO nella fibrillazione atriale non valvolare (GU 17/06/2020)
Nuovi anticoagulanti orali ai pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV). Validita' 120 giorni
giovedì 18 giugno 2020
Si veda allegato 1 alla Nota 97 per:
Si veda Allegato 2 alla Nota 97 per:
- Caratteristiche farmacologiche di AVK e NAO/DOAC
- Controindicazioni/avvertenze d’uso
- Dosaggi e modalità di somministrazione e follow-up
- Passaggio da AVK a NAO/DOAC
- Passaggio da NAO/DOAC ad AVK
- Avvertenze particolari
- Domande frequenti
Si veda Allegato 3 alla Nota 97 per:
- Raccomandazioni pratiche sulla gestione in occasione di procedure diagnostiche/chirurgiche:
- in pazienti in trattamento con AVK
- in pazienti in trattamento con NAO/DOAC
(omissis)
Determina:
Art. 1
Oggetto
1. E' adottata la Nota 97, in conformita' e con le modalita'
dell'allegato 1 e dei relativi sub allegati, che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente determina, al fine di
garantire misure urgenti relative alla prescrizione da parte degli
specialisti e dei medici di medicina generale dei nuovi
anticoagulanti orali ad azione diretta (NAO/DOAC: dabigatran,
apixaban, edoxaban, rivaroxaban) e degli antagonisti della vitamina K
(AVK: warfarin e acenocumarolo), limitatamente alle confezioni
autorizzate per il trattamento della FANV di cui all'allegato 2 che
costituisce parte integrante della presente determina.
2. Nel periodo di efficacia della Nota 97 sono temporaneamente
sospese le misure di prescrizione di cui alle determine di
approvazione del regime di fornitura e di classificazione ai fini
della rimborsabilita' a carico del SSN delle specialita' medicinali a
base dei seguenti principi attivi: dabigatran, apixaban, edoxaban,
rivaroxaban (NAO/DOAC), warfarin e acenocumarolo (AVK antagonisti
della vitamina K).
3. Resta immutato il regime di fornitura e di classificazione ai
fini della rimborsabilita' a carico del SSN degli anticoagulanti
orali nelle altre indicazioni terapeutiche.
Art. 2
Criteri e modalita' di prescrizione per i medici
1. All'atto della prescrizione delle specialita' medicinali di cui
all'allegato 2, i medici di medicina generale e gli specialisti
devono compilare la scheda di valutazione della prescrizione e del
follow-up (sub allegato 1 dell'allegato 1), con obbligo di
conservarla e devono consegnare una copia al paziente, in previsione
del relativo aggiornamento nell'ambito di successive visite di
controllo.
2. I medici di medicina generale e gli specialisti devono
attenersi, a supporto delle loro scelte prescrittive, ai contenuti
della guida alla prescrizione degli inibitori della vitamina K (AVK)
e degli inibitori diretti della trombina o del fattore Xa (NAO/DOAC)
nella FANV (sub allegato 2 dell'allegato 1), nonche' alle
raccomandazioni pratiche sulla gestione degli anticoagulanti in
occasione di procedure diagnostiche ed interventi chirurgici (sub
allegato 3 dell'allegato 1).
Art. 3
Indicazioni per i pazienti in trattamento con NAO/DOAC
1. I pazienti con FANV attualmente gia' in trattamento con NAO/DOAC
di cui all'allegato 2, il cui piano terapeutico e' stato compilato
dai medici specialisti abilitati alla prescrizione tramite PT
web-based AIFA, limitatamente ai casi in cui non fosse ancora
possibile seguire i percorsi di ordinario monitoraggio delle terapie,
beneficiano della proroga della loro validita' fino al termine del 31
agosto 2020.
2. In ogni caso, a seguito dell'entrata in vigore della presente
determina, anche per tali pazienti lo specialista di riferimento o il
medico di medicina generale potra' gestire la terapia anticoagulante
o il suo monitoraggio sulla base delle indicazioni di cui
all'allegato 1.
3. Salvo eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire
prima del termine del regime di prescrivibilita' fissato con la
presente determina, i pazienti con FANV che saranno nel frattempo
avviati al trattamento con NAO/DOAC di cui all'allegato 2 dai medici
di medicina generale, saranno poi successivamente registrati nel PT
web-based AIFA dagli specialisti abilitati alla prescrizione.
Art. 4
Durata
1. La presente determina ha validita' di centoventi giorni
decorrenti dalla data di efficacia della stessa.
2. A decorrere dalla data di decadenza del termine di efficacia
della determina risulteranno ristabilite le condizioni di ammissioni
alla rimborsabilita' vigenti ex-ante, salvo introduzione di eventuali
nuove disposizioni.
3. E' fatta salva la facolta' dell'AIFA di intervenire modificando
in qualsiasi momento i contenuti della presente determina.
Art. 5
Disposizioni finali
1. La presente determina e' efficace dal giorno successivo alla sua
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 12 giugno 2020
Allegati dell'articolo
- SCHEDA DI VALUTAZIONE E PRESCRIZIONE scarica
- nota_3232_Det_AINA_n_653_2020_nota_97 scarica
- Elenco Antitrombotici Agg. - All.2 - Nota AIFA 97 scarica
- Determina AIFA N. 653-2020 - Nota AIFA 97 scarica
- Allegato 1 - Nota AIFA 97 scarica
- Allegato 2 - Nota AIFA 97 scarica
- Allegato 3 - Nota AIFA 97 scarica
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