Irap, gli strumenti di diagnosi e cura non sono indice di capacità contributiva
Lo sentenzia la Cassazione: ordinanza n. 13048 del 24/07/2012
lunedì 23 dicembre 2013

La Suprema Corte ribadisce nell’ ordinanza n. 13048 del 24/07/2012, ma appena pubblicata, che in tema di Irap la disponibilità da parte di un medico, di beni strumentali, anche se di valore superiore ai quindicimila euro (valore superato il quale invece, ai sensi della circolare 13 giugno 2008, n. 45/E dell'Agenzia delle entrate, potrebbe operare una presunzione di assoggettabilità del professionista medico all'IRAP), non è idonea di sola a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi poiché detti strumenti, anche di una certa consistenza o caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali per i professionisti.
La Suprema Corte conferma in questo modo il suo precedente, costituito dall’ordinanza n. 13048 del 24/07/2012 , nella quale affermò che la disponibilità da parte dei medici di base di strumenti di diagnosi, per quanto complessi e costosi, non è idonea a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poiché detti strumenti, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per i precisati professionisti, in quanto agli stessi si chiede di svolgere una funzione di "primo impatto" a difesa della salute pubblica.
Paola Ferrari
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