Decreto fiscale, nuovi adempimenti e nuove sanzioni per i medici
Il decretone fiscale dichiara guerra a chi evade anche un solo euro di Iva
giovedì 17 novembre 2016

DOCTOR33
Il decreto legge 193/2016 che ha atteso ieri fino a tardi la conversione alla Camera, introduce a carico di 5 milioni di titolari di partita iva nuovi adempimenti fiscali, e nuove sanzioni.
Dal 2017 si dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate ogni tre mesi, con le cadenze dell'attuale liquidazione Iva trimestrale (ma per l'ultimo trimestre dell'anno si slitta al 28 febbraio), tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre precedente, complete d'identificativo data e numero base imponibile aliquota imposta e tipo di operazioni.
Non bastano più le sole distinte delle liquidazioni Iva. In compenso salterà la comunicazione dell'elenco clienti e fornitori, che diventa inutile. Sono rivolte invece a tutti i contribuenti Iva le nuove sanzioni sugli errori nelle fatture: all'articolo 4, per l'omessa o errata trasmissione telematica dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di euro 2, per un massimo di 1000 euro a trimestre.
Nella stesura ante passaggio in Commissione bilancio si andava da 25 a 25 mila euro. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione telematica della fattura è punita con una sanzione da euro 500 a euro 2 mila, ma la prima proposta era da 5 mila a 50 mila euro! Le sanzioni si dimezzano se il contribuente ovvia all'errore entro 15 giorni.
Il Fisco dovrà incrociare i dati delle liquidazioni e quelli delle fatture ed i versamenti d'imposta effettuati. Se dal controllo emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente va informato subito perché possa o chiarire al Fisco segnalando eventuali dati a suo discarico o versare le somme dovute, beneficiando delle riduzioni. Una tantum, il contribuente riceverà un credito d'imposta non ripetibile di 100 euro per essersi dovuto informatizzare e meglio collegare con il commercialista, che diventa indispensabile a tutti.
Il decreto legge 193/2016 che ha atteso ieri fino a tardi la conversione alla Camera, introduce a carico di 5 milioni di titolari di partita iva nuovi adempimenti fiscali, e nuove sanzioni.
Dal 2017 si dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate ogni tre mesi, con le cadenze dell'attuale liquidazione Iva trimestrale (ma per l'ultimo trimestre dell'anno si slitta al 28 febbraio), tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre precedente, complete d'identificativo data e numero base imponibile aliquota imposta e tipo di operazioni.
Non bastano più le sole distinte delle liquidazioni Iva. In compenso salterà la comunicazione dell'elenco clienti e fornitori, che diventa inutile. Sono rivolte invece a tutti i contribuenti Iva le nuove sanzioni sugli errori nelle fatture: all'articolo 4, per l'omessa o errata trasmissione telematica dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di euro 2, per un massimo di 1000 euro a trimestre.
Nella stesura ante passaggio in Commissione bilancio si andava da 25 a 25 mila euro. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione telematica della fattura è punita con una sanzione da euro 500 a euro 2 mila, ma la prima proposta era da 5 mila a 50 mila euro! Le sanzioni si dimezzano se il contribuente ovvia all'errore entro 15 giorni.
Il Fisco dovrà incrociare i dati delle liquidazioni e quelli delle fatture ed i versamenti d'imposta effettuati. Se dal controllo emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente va informato subito perché possa o chiarire al Fisco segnalando eventuali dati a suo discarico o versare le somme dovute, beneficiando delle riduzioni. Una tantum, il contribuente riceverà un credito d'imposta non ripetibile di 100 euro per essersi dovuto informatizzare e meglio collegare con il commercialista, che diventa indispensabile a tutti.
Difficile dire la posizione di medici e odontoiatri rispetto al nuovo adempimento: rientrano tra le partite Iva? Sono interessati per tutta la loro attività libero professionale o solo per le prestazioni con Iva? Facciamo un punto con Sandro Sanvenero consigliere della Commissione Albo Odontoiatri nazionale che sta seguendo da vicino il tema. «Premesso che le novità sono recentissime, cerchiamo di fare un ragionamento logico.
La corretta interpretazione di una norma si basa su due aspetti: qual è l'obiettivo del legislatore (la ratio della norma) e la lettura letterale della norma stessa. Secondo l'aspetto di lettura della norma, i medici - chirurghi od odontoiatri- possono essere possessori di partita Iva e, come tali, ricompresi. Ma l'obiettivo dichiarato del legislatore è impedire una evasione di Iva. È noto che tutte le attività di diagnosi e cura della persona sono esenti Iva e, come tali, non determinano nessun gettito Iva che, è bene ricordarlo, per tale motivo costituisce un vero e proprio costo per i sanitari (che acquistano con Iva, ma fatturano in esenzione).
Riterrei, quindi, che la corretta interpretazione della norma vedrebbe assoggettati i medici solamente per quelle prestazioni che non siano esenti Iva. A completamento del ragionamento precedente, la legge " Bassanini" vieta alla Pubblica amministrazione di richiedere, a un qualunque soggetto, dati già in suo possesso (anche qualora fossero detenuti da altra amministrazione). Pertanto, certamente, l'assoggettamento all'invio dei dati ai fini del 730 precompilato, considerando altresì valide le condizioni di non invio (cioè l'opposizione da parte del diretto interessato, il paziente), soddisfa il requisito dell'invio».
Il decretone introduce poi la possibilità di rottamare le cartelle esattoriali incluse le sanzioni ulteriori (more etc) per il mancato pagamento delle multe: si paga solo la somma scritta con gli interessi legali e l'aggio della riscossione. Si riaprono inoltre i termini per far emergere i capitali detenuti all'estero violando le regole sulle dichiarazioni dei redditi: entro il 31 luglio 2017 si possono sanare le violazioni fino al 30 settembre 2016.
Mauro Miserendino