Irap, pioggia di sentenze a favore dei dottori di base
Una interessante rasegna delle ultime sentenze a favore dei medici di famiglia
martedì 08 novembre 2016

I medici di famiglia segnano un grosso punto a favore nei contenziosi che li oppongono all'agenzia delle Entrate, con una serie di sentenze pronunciate durante lo scorso mese di ottobre (nn. 20976-20979-21040-21042-21043-21139-21140-21165). La Cassazione, infatti, ha dato concreto seguito all'orientamento espresso nella pronuncia delle sezioni Unite n. 9451 del 10 maggio scorso che affermò il principio secondo il quale «l'esercizio delle attività di lavoro autonomo... è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione... ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo L'id quod plerumque accìdìt, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui».
In sintesi il decalogo della cassazione: dipendente esecutivo: «in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione... non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive»
. Nel caso di specie il medico di medicina generale si era avvalso di una dipendente addetta al centralino e alla ricezione dei pazienti (Cassazione n. 21140 del 19 ottobre). Possesso di una struttura organizzata: «ai fini della soggezione a Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi.
Non sono, pertanto, soggetti a Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata, sicché non sono soggetti a Irap i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte "extra moenia" presso strutture sanitarie» (Cassazione n. 21139 del 19 ottobre). Costi e beni strumentali: nella sentenza n. 21043 del 18 ottobre viene stabilito che «la motivazione adottata dal Giudice di appello, il quale ha ritenuto sussistente il requisito dell'autonoma organizzazione... nella esistenza di beni strumentali che indicherebbero la presenza di una struttura bene attrezzata, prova evidente di esercizio organizzato e proficuo dell'attività professionale, anche a giudicare dalle somme chieste a rimborso)... è insufficiente laddove non spiega in alcun modo perchè i beni strumentali utilizzati eccederebbero il minimo indispensabile, secondo l'id quod plerumque accìdìt, per l'esercizio della professione» (Cassazione n. 21043 del 18 ottobre).
Le sentenze in questione, conclusivamente, sono un altro tassello che si aggiunge ai precedenti e che vale a eliminare molti degli argomenti che l'Erario aveva fatto propri per assoggettare a Irap il lavoro medico convenzionato. Vincenzo Tabone studio legale Ferrari