DECRETO-LEGGE "Liquidità" 8 aprile 2020, n. 23
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
giovedì 09 aprile 2020
Art. 38.
(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina
convenzionata)
1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative
in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo
nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera
Scelta, per le necessita' connesse al contenimento dell'emergenza
pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo
quanto previsto dal comma 2, e' riconosciuto l'adeguamento immediato
della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai
Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall'Atto
di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della
medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore
Regioni-Sanita' in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere
positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il
2018, nonche' i relativi arretrati.
2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative
per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla
fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo
conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la
parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in
cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini
previsti cessano gli effetti di cui al comma 1.
3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche
per garantire la reperibilita' a distanza dei medici per tutta la
giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da
contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di
contagio dei medici e del personale stesso.
4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si
dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme
digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i
pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso
in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale
idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per
la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in
fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.
5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti
di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che
permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione
a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca
durante il videoconsulto. Il medico si avvarra' delle fasi di
osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal
paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni
cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello
regionale.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e' riconosciuto
l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli
specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti dall'Atto
di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della
medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore
Regioni-Sanita' in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del
Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
