Medici competenti e crediti ECM: circolare FNOMCeO

Obbligatorio autocertificare i crediti conseguiti, di cui il 70% specifici. Il modello per la dichiarazione

lunedì 24 febbraio 2014

il Ministero della salute ha comunicato che con la conclusione del ciclo di aggiornamento ECM 2011/2013, secondo quanto previsto dal D.lgs n. 81/08 all'articolo 38, comma 3, "per poter continuare ad esercitare l'attività di medico competente occorre che i medici, iscritti nell'elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato i 150 crediti previsti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro e che, come stabilito dall'articolo 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all'Ufficio Il della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l'autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti".

L'art. 2, comma 2, del D.M. 4 marzo 2009 prevede infatti che "il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall'ari. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per l'interessato, l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio all'Ufficio indicato all'ari. 1, comma 1, della certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione" .
 
Il Ministero della Salute ha chiarito che "il termine per provvedere alla trasmissione della certificazione o dell'autocertificazione può essere individuato entro il 15 gennaio 2015, atteso che l'articolo 2, comma 2, del Decreto ministeriale 4 marzo 2009 prevede la possibilità del completamento dei crediti mancanti entro il 2014; per cui successivamente a tale termine, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del citato Decreto, dovranno essere necessariamente, attivate da parte dell'Ufficio, le procedure di verifica per la cancellazione dall'elenco nazionale dei medici competenti non in regola rispetto al requisito dell'obbligatorio aggiornamento professionale.

La trasmissione della certificazione o dell'autocertificazione attestante l'avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti deve avvenire, preferibilmente attraverso posta elettronica certificata, utilizzando l'indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it.

Si rileva che ogni medico può verificare la propria situazione personale sulla sezione denominata "Anagrafe Crediti ECM" dal sito internet del CO.Ge.A.P.S (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie). Nella riunione inerente all'elenco nazionale dei medici competenti, tenutasi al Ministero della Salute il 27 gennaio 2014, i rappresentati del suddetto Ministero stavano valutando l'opportunità di predisporre una modulistica online per l'autocertificazione dei crediti da parte dei medici competenti.

Ad ogni buon conto si allega copia di un fac-simile di modello sostitutivo di certificazione che i medici specialisti (medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, igiene e medicina preventiva, medicina legale), che svolgono le funzioni di medico competente, possono utilizzare 

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