Medici competenti ; Chiarimenti applicativi D.M. 9 luglio 2012
Sanzioni per il mancato invio accertabili e sanzionabili solo dopo la fase sperimentale che termina il 24 agosto 2013.
giovedì 20 giugno 2013

Con riferimento alla sospensione della sanzione in caso di mancata trasmissione telematica dei dati aggregati sanitari durante il periodo di sperimentazione (art. 4, comma 4, D.M. 9 luglio 2012) la suddetta nota del Ministero della Salute precisa che: "stante la formulazione letterale del sopraccitato art. 4, che può prestarsi a generali possibili dubbi i nterpretativi , si chiarisce che "fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede" non va inteso come una temporanea sospensione dell'accertabilità di eventuale inosservanza dell'obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri "fino al 24 agosto 2013", per cui solo successivamente a tale data l'eventuale sanzione può essere accertata e sanzionata, ma nel senso che, ove ricorrano i presupposti richiamati all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2012, la omessa trasmissione dei dati relativi all'anno 2012 entro il termine fissato non è soggetto a sanzione in quanto tale periodo di sperimentazione risulta coperto dalla condizione di sospensione dell'applicazione della sanzione prevista".
Infine il Ministero della Salute rileva che "le preventivate possibili difficoltà operative non saranno in ogni caso tali da ostacolare l'utile acquisizione delle informazioni richieste dall'allegato 3B, anche successivamente al termine del 30 giugno, in quanto la procedura telematica resa disponibile dall'lNAIL prevede, per la fase sperimentale in funzione di questa evenienza, tale ulteriore possibilità, nonché il recupero delle informazioni eventualmente già inviate per altra via telematica ai competenti servizi territoriali di vigilanza, senza necessità pertanto di ripetizione dell'invio delle informazioni precedentemente trasmesse da parte del medico competente".
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